Il Consiglio è composto dai presidenti degli Ordini territoriali che fanno parte della Federazione. (Legge 152/92 art. 21-bis comma 3- 5)
Essi restano in carica sino a quando mantengono la qualità di presidente dell’Ordine e vengono automaticamente sostituiti da chi succede in tale incarico.
In caso di necessità, i presidenti degli Ordini dei dottori agronomi e dottori forestali possono farsi sostituire delegando il vice presidente dell’Ordine o, in caso di impossibilità di questi, altro consigliere dell’Ordine.
Il Presidente è nominato dal Consiglio ed è scelto tra i suoi componenti. In caso di impedimento, è sostituito dal consigliere più anziano per iscrizione all’albo. Il Presidente resta in carica due anni, sempreché mantenga la qualità di componente il Consiglio, ed è rieleggibile.
Per il quadriennio 2021- 2025 il consiglio della Federazione XXXXX è così composto: